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Corte d'Appello di Bologna > Lavoro Agricolo
Data: 20/02/2007
Giudice: Varriale
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 746/06
Parti: My Ghef srl / Daniela B + 1
LAVORO AGRICOLO – COMPUTO DELLE GIORNATE DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA AI FINI DEL COMPLETAMENTO DEL PERIODO DI 51 GIORNATE LAVORATIVE PER USUFRUIRE DELL’INDENNITÀ ECONOMICA PER L’ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTUM


Art. 5 D.L. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983

Art. 5 legge n. 1204/1971.

Punto centrale della controversia che ha visto impugnare dall’INPS la sentenza del Tribunale di Modena favorevole alla lavoratrice è l’interpretazione dell’art. 5 del D.L. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983 che disciplina l’erogazione dell’indennità di malattia, cui è equiparate quella dell’indennità economica per l’astensione facoltativa.

Secondo l’Istituto, infatti, ai fini del raggiungimento di almeno 51 giornate, devono computarsi esclusivamente le giornate di effettivo lavoro, mentre secondo la lavoratrice vanno considerate anche quelle di astensione obbligatoria, che nel suo caso avevano fatto seguito ad un provvedimento di interdizione emesso dalla Direzione provinciale del lavoro di Modena ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1204/1971.

La Corte d’Appello di Bologna accoglie la seconda tesi, confermando la decisione di primo grado. Osservano infatti i giudici dell’appello che l’ottavo comma dell’art. 5 cit. prevede che, ai fini del requisito dell’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all’art. 7 n. 5 del D.L. 3 febbraio 1970 - n. 7 convertito, con modificazioni, nella L. 11 marzo 1970, n. 83 - “i periodi di godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilabili ai periodi di lavoro, richiamando, a favore dell’interpretazione letterale della norma, le pronunce della Corte di cassazione n. 1959 del 1966 e n. 356 del 1997, ed evidenziando che le pronunce della stessa Corte n. 6721 del 1999 e n. 1186 del 2000 – resa, quest’ultima, a sezioni unite – richiamate dall’istituto appellante non risultano pertinenti al caso esaminato.